Art. 2.
(Finalità).

      1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da MCS.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati dal Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni

 

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programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la MCS.
      3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:

          a) effettuare la diagnosi precoce della MCS e, più in generale, della sensibilità verso sostanze chimiche, comprese quelle presenti nei prodotti di largo uso, nonché della perdita di tolleranza degli agenti chimici o ambientali indotta da fattori tossici;

          b) consentire la cura dei soggetti affetti da MCS e, più in generale, da sensibilità chimica fornendo loro servizi sanitari in unità ambientali controllate, costituite da ambienti non contaminati da sostanze chimiche, erogati da personale specializzato che abbia messo in atto tutte le tecniche di detersione e di abbigliamento per ridurre al massimo l'eventuale contaminazione chimica;

          c) offrire terapie, ove tollerate, che promuovano il metabolismo delle sostanze xenobiotiche e la conseguente riduzione del carico tossico totale del corpo ai fini della prevenzione delle complicanze della MCS;

          d) favorire l'accesso dei malati di MCS alle attività scolastiche, sportive, lavorative e ricreative attraverso la creazione di aree bonificate, la restrizione dell'uso di fragranze e del fumo per gli occupanti, nonché il divieto di impiego di insetticidi in favore di tecniche integrate di controllo degli infestanti;

          e) promuovere l'educazione sanitaria della popolazione sugli effetti di esposizioni chimiche prolungate a basse dosi in ambito quotidiano ai fini della prevenzione di effetti indesiderati di tipo sinergico e della conseguente sensibilizzazione verso agenti chimici, nonché della stessa MCS;

          f) favorire l'educazione del cittadino affetto da MCS e della sua famiglia sulla salute ambientale e sull'adozione di adeguati controlli per ridurre le fonti di possibile esposizione chimica;

 

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          g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario e degli assistenti sociali in relazione alla MCS;

          h) istituire un centro nazionale di ricerca sulla MCS;

          i) inserire la MCS nell'elenco delle patologie residuali per le quali è previsto il rimborso delle spese di ricovero in strutture di alta specializzazione all'estero o, in alternativa, per i casi gravissimi che non possono viaggiare, prevedere il rimborso delle spese delle terapie fornite a domicilio da medici esperti stranieri.